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Centro Interregionale per I Sistemi Informatici Geografici e Statistici In Liquidazione

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Normativa Nazionale 8 Novembre 2019

La vendemmia nelle Marche

Report contenete tavole e grafici relativi alla campagna vendemmiale nella regione Marche nel 2008. Livello territoriale dei dati Marche e relative province

Normativa Nazionale 30 Giugno 2003

Dlgs 30 giugno 2003, n. 196

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali(articoli estratti) ……… Parte II – Disposizioni relative a specifici settori TITOLO VII – TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI CAPO I – PROFILI GENERALI  Art. 97 – Ambito applicativo  Art. 98 – Finalità di rilevante interesse pubblico  Art. 99 – Compatibilità tra scopi e durata del trattamento  Art. 100 – Dati relativi ad attività di studio e ricerca ……… CAPO III – TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI  Art. 104 – Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici  Art. 105 – Modalità di trattamento  Art. 106 – Codici di deontologia e di buona condotta Art. 107 – Trattamento di dati sensibili  Art. 108 – Sistema statistico nazionale  Art. 109 – Dati statistici relativi all’evento della nascita  Art. 110 – Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica ……….

Normativa Nazionale 31 Luglio 2002

Deliberazione Garante privacy 31 luglio 2002, n. 13

Deliberazione 31 luglio 2002, n. 13 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (In conformità all’articolo 184, comma 2 del Dlgs 196/2003, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Codice in materia di protezione dei dati personali.) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta […]

Normativa Nazionale 21 Aprile 1997

Decisione del Consiglio del 21 aprile 1997

Decisione della Commissione del 21 aprile 1997 Sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (97/281/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 155, considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1) (regolamento di base), assegna determinati compiti ed obblighi all’autorità comunitaria responsabile della produzione di statistiche comunitarie; considerando che l’articolo 2 del regolamento di base precisa che, ai fini di tale regolamento, che per «autorità comunitaria» s’intende «il servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat)»; considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede un’ulteriore definizione del ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie; considerando che Eurostat deve essere in grado di operare in conformità ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza; considerando che per garantire la coerenza, la fattibilità e l’uniformità delle statistiche comunitarie occorre riaffermare l’importanza delle procedure di cooperazione e di coordinamento tra i servizi della Commissione che partecipano a livello comunitario alla produzione di questo tipo di informazioni; considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede la protezione dei dati riservati che le autorità nazionali e quella comunitaria raccolgono per la produzione delle statistiche comunitarie; considerando che l’esecuzione del regolamento di base richiede l’organizzazione della diffusione delle statistiche da parte delle autorità nazionali e di quella comunitaria, DECIDE: Articolo 1 Scopo La presente decisione mira a dare esecuzione al regolamento (CE) n. 322/97 (in prosieguo «il regolamento di base») nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione ed in particolare a definire ruolo e responsabilità dell’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) a seguito dello sviluppo dei compiti dell’autorità comunitaria nella produzione delle statistiche comunitarie e dei principi definiti dall’articolo 10 del […]

Normativa Nazionale 17 Febbraio 1997

Regolamento (CE) N. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 Relativo alle statistiche comunitarie IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 213, vista la proposta di regolamento della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), visto il parere dell’istituto monetario europeo (4), (1) considerando che per l’adempimento dei vari compiti conferitile dalle disposizioni del trattato al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato comune, la Commissione ha bisogno di raccogliere tutte le relative informazioni; (2) considerando in particolare che, per la formulazione, l’applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dal trattato, la Comunità deve poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri; (3) considerando che per garantire la fattibilità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche comunitarie occorre rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle autorità che, a livello nazionale e comunitario, contribuiscono alla produzione di queste informazioni; che le disposizioni del presente regolamento contribuiscono allo sviluppo di un sistema statistico della Comunità; (4) considerando che dette autorità devono garantire la massima imparzialità e professionalità nella produzione delle statistiche, rispettando gli stessi principi di comportamento e di etica professionale; (5) considerando che il 14 aprile 1994 la commissione statistica dell’ONU ha adottato principi fondamentali della statistica ufficiale; (6) considerando che, per preparare e realizzare le azioni statistiche comunitarie prioritarie, è necessario attuare programmi statistici tenendo conto delle risorse disponibili tanto sul piano nazionale che su quello comunitario; (7) considerando che l’elaborazione del programma statistico comunitario, che deve essere adottato dal Consiglio e dei programmi di lavoro annuale che devono essere adottati dalla Commissione, esige una collaborazione particolarmente stretta nel quadro del comitato del programma statistico istituito dalla […]

Normativa Nazionale 25 Febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991 che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (91/115/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la decisione 90/141/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1990, relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell’unione economica e monetaria (4), comporta la necessità di disporre di indicatori coerenti, in particolare nei settori monetario, finanziario e della bilancia dei pagamenti; considerando che la decisione 90/142/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1990, che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (5), si prefigge in particolare di promuovere il coordinamento in materia monetaria, il quale dovrà segnatamente basarsi su indicatori di sorveglianza comuni; considerando che è pertanto opportuno stabilire, come parte del programma statistico pluriennale della Commissione, un programma di lavoro pluriennale nel campo delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti; considerando che con la decisione 89/382/CEE, Euratom (6), il Consiglio ha istituito un comitato del programma statistico delle Comunità europee composto dai rappresentanti degli istituti di statistica degli Stati membri, al fine di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’elaborazione del programma statistico; considerando che, negli Stati membri, le statistiche monetarie e bancarie sono elaborate dalle Banche centrali e che le statistiche finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono elaborate da diverse istituzioni, tra cui in particolare le Banche centrali; considerando che attualmente non esiste un’istanza che permetta di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in […]

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