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Normativa Nazionale

25 Febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991
che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (91/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 90/141/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1990, relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell’unione economica e monetaria (4), comporta la necessità di disporre di indicatori coerenti, in particolare nei settori monetario, finanziario e della bilancia dei pagamenti;

considerando che la decisione 90/142/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1990, che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (5), si prefigge in particolare di promuovere il coordinamento in materia monetaria, il quale dovrà segnatamente basarsi su indicatori di sorveglianza comuni;

considerando che è pertanto opportuno stabilire, come parte del programma statistico pluriennale della Commissione, un programma di lavoro pluriennale nel campo delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti;

considerando che con la decisione 89/382/CEE, Euratom (6), il Consiglio ha istituito un comitato del programma statistico delle Comunità europee composto dai rappresentanti degli istituti di statistica degli Stati membri, al fine di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’elaborazione del programma statistico;

considerando che, negli Stati membri, le statistiche monetarie e bancarie sono elaborate dalle Banche centrali e che le statistiche finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono elaborate da diverse istituzioni, tra cui in particolare le Banche centrali;

considerando che attualmente non esiste un’istanza che permetta di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti ed in cui siano rappresentate le principali istituzioni nazionali interessate;

considerando che, per realizzare tale cooperazione, in particolare ai fini della realizzazione dell’unione economica e monetaria, è necessario istituire un comitato, composto dai rappresentanti di tali istituzioni, incaricato di assitere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo alle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti;

considerando che, tenuto conto del ruolo specifico svolto dalle suddette istituzioni negli Stati membri, è opportuno affidare al comitato la scelta del proprio presidente;

considerando che, a livello statistico, esiste una stretta interdipendenza tra i settori monetari, finanziari e della bilancia dei pagamenti e taluni altri campi delle statistiche economiche;

considerando che l’aumento delle richieste degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di informazioni statistiche migliorate rende necessario intensificare la cooperazione tra utenti e produttori di statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti;

considerando che occorrerà esaminare, nel contesto della realizzazione dell’unione economica e monetaria, se i compiti del comitato corrispondano alle necessità di un futuro sistema europeo di Banche centrali,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, in appresso denominato « comitato ».

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo alle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Il comitato ha in particolare il compito di pronunciarsi sullo sviluppo ed il coordinamento delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, richieste nel quadro delle politiche applicate dal Consiglio, dalla Commissione e dai diversi comitati che li assistono.
Il comitato può essere chiamato a pronunciarsi sui nessi tra le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, da un lato, e talune altre statistiche economiche, dall’altro, in particolare quelle su cui si basano i conti nazionali. I lavori del comitato sono coordinati con quelli del comitato del programma statistico.

Articolo 3

La Commissione, di propria iniziativa o eventualmente su richiesta del Consiglio o dei comitati che li assistono, consulta il comitato in merito a:
a) l’elaborazione dei programmi pluriennali delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti della Comunità;
b) le azioni che la Commissione intende avviare per conseguire gli obiettivi previsti dai programmi pluriennali in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché sui mezzi ed i calendari relativi a tali azioni;
c) qualsiasi altra questione, in particolare di natura metodologica, inerente alla formulazione o all’esecuzione del programma statistico nei settori considerati.
Il comitato, di propria iniziativa, può esprimere pareri su ogni questione inerente alla formulazione o all’attuazione dei programmi statistici nei campi monetari, finanziari o della bilancia dei pagamenti.

Articolo 4

Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, e da tre rappresentanti della Commissione.
Possono altresì partecipare alle riunioni del comitato, in veste di osservatori, un rappresentante del comitato dei governatori delle Banche centrali della Comunità ed un rappresentante del comitato monetario.
Possono partecipare alle riunioni del comitato, previa decisione dello stesso, i rappresentanti di altre organizzazioni, nonché chiunque possa recare un contributo ai dibattiti.

Articolo 5

Il comitato elegge il proprio presidente a maggioranza semplice dei voti degli Stati membri. Le funzioni di segretariato sono svolte dalla Commissione.

Articolo 6

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 212 del 25. 8. 1990, pag. 5.
(2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990.
(3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 22.
(4) GU n. L 78 del 24. 3. 1990, pag. 23.
(5) GU n. L 78 del 24. 3. 1990, pag. 25.
(6) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

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