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Normativa Nazionale

19 Giugno 1989

Decisione del Consiglio del 19 giugno 1989

Decisione del Consiglio del 19 giugno 1989
che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (89/382/CEE – Euratom)

IIL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1989, relativa all’attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell’informazione statistica: Programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (2), ha posto in rilievo la necessità di un programma statistico globale e coerente a sostegno degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che la realizzazione del programma statistico richiede decisioni che soddisfino le esigenze della Comunità, la determinazione della loro priorità e il ricorso a procedure che rafforzino la stretta cooperazione esistente tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per realizzare tale cooperazione, è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell’esecuzione dei programmi statistici delle Comunità europee;

considerando che è auspicabile che tale cooperazione si estenda all’insieme dei settori oggetto di programmi statistici delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato del programma statistico, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli istituti statistici degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (il direttore generale dell’Istituto statistico delle Comunità europee).

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione nel coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali per garantire la coerenza delle azioni da intraprendere con quelle decise nei programmi statistici nazionali.

Articolo 3

La Commissione consulta il comitato:
a) sulle azioni che intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati dai programmi statistici pluriennali, nonché sui mezzi e le scadenze per raggiungere tali obiettivi;
b) sugli sviluppi dei programmi statistici pluriennali;
c) su qualsiasi altra questione, in particolare di carattere metodologico, inerente alla formulazione o all’esecuzione dei programmi statistici, sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

Il comitato esercita inoltre le funzioni che gli saranno attribuite in virtù delle disposizioni adottare dal Consiglio in campo statistico, secondo le modalità che saranno stabilite da queste disposizioni, conformemente alla decisione 87/373/CEE (3).

Articolo 5

Ogni anno il comitato redige una relazione contenente il bilancio dei lavori statistici sottoposti al suo esame. La relazione è trasmessa dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio.

Articolo 6

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(2) GU n. C 162 del 29. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

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