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Normativa Nazionale

21 Febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991

Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1991
che istituisce un comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale (91/116/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l’attuazione, la verifica e la valutazione delle politiche comunitarie dipendono in larga misura dall’esistenza di informazioni statistiche adeguate nei settori economico e sociale;

considerando che nel mese di aprile 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa all’adozione di una politica comunitaria dell’informazione statistica;

considerando che, sulla base di questa comunicazione e su proposta della Commissione, previo parere del Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato in data 19 giugno 1989 una risoluzione relativa all’attuazione di un piano di interventi prioritari nel campo dell’informazione statistica per il periodo 1989-1992 (4);

considerando che con la decisione 89/382/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha istituito il comitato del programma statistico, composto da rappresentanti degli istituti statistici degli Stati membri e presieduto da un rapresentante della Commissione (cioè il direttore generale dell’Istituto statistico delle Comunità europee); che tale comitato è responsabile del coordinamento dei programmi statistici comunitari e nazionali per quanto attiene alle azioni, ai mezzi, ai calendari e ai metodi;

considerando che il conseguimento degli obiettivi assegnati alle Comunità europee, e in particolare la creazione del mercato interno previsto all’atto unico europeo, rendono necessaria una consultazione regolare di personalità rappresentative del mondo scientifico, economico e sociale, onde definire gli obiettivi, le priorità e il genere di informazioni necessarie al sostegno delle politiche comunitarie;

considerando che nella quasi totalità degli Stati membri esistono organi di concertazione tra utenti e produttori dell’informazione statistica, la funzione dei quali è esercitata essenzialmente nell’ambito delle problematiche dei rispettivi paesi;

considerando che è pertanto opportuno istituire un comitato consultivo dell’informazione statistica economica e sociale, composto da rappresentanti dei produttori e degli utenti di tale informazione, incaricato di assistere il Consiglio e la Commissione nel coordinamento degli obiettivi fissati dalla politica dell’informazione statistica comunitaria,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato europeo dell’informazione statistica nel settore economico e sociale, qui di seguito denominato « comitato ». Il comitato ha il compito di assistere il Consiglio e la Commissione nel coordinamento degli obiettivi fissati in materia di politica dell’informazione statistica comunitaria, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei costi sostenuti dai produttori dell’informazione.

Articolo 2

Il comitato partecipa al processo di riflessione e formula proposte in merito alle azioni da intraprendere e alle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati nell’ambito della politica dell’informazione statistica decisa dalla Comunità.
Il comitato esprime il proprio parere sul programma statistico comunitario, sulla sua concezione e sulla sua verifica. In particolare, esso si pronuncia:
– sulla pertinenza dei programmi statistici rispetto alle esigenze inerenti all’integrazione europea, enunciate dalle istituzioni comunitarie, dalle amministrazioni nazionali e regionali e dalle differenti categorie economiche e sociali e del mondo scientifico;
– sulla cooperazione, al livello dell’organizzazione e della pianificazione, tra i vari organismi che costituiscono, nell’insieme, l’infrastruttura statistica della Comunità;
– sui costi dei programmi statistici settoriali, sia in ordine a quelli direttamente sostenuti dalle amministrazioni comunitarie, nazionali e regionali che in ordine a quelli sopportati da chi è tenuto a fornire le informazioni di base;
– sulle risorse necessarie alla realizzazione dei programmi statistici settoriali e sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati.

Articolo 3

Il comitato può essere consultato dal Consiglio e dalla Commissione su qualsiasi questione relativa alla politica dell’informazione statistica. Esso formula pareri o presenta relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione ogniqualvolta lo ritenga necessario per un corretto adempimento dei compiti affidatigli. Esso opera in stretta collaborazione con il comitato del programma statistico e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 91/115/CEE, ai quali trasmette pareri e relazioni in particolare per quanto concerne le richieste relative a nuovi lavori statistici.
Il comitato redige una relazione annuale sui progressi dell’informazione statistica economica e sociale europea, la quale viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale.

Articolo 4

Il comitato è così composto:
– quattro membri che rappresentano la Commissione, fra cui il membro della medesima competente per la politica dell’informazione statistica;
– il presidente del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti;
– i dodici presidenti o direttori generali degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri;
– ventiquattro membri (due per Stato membro) designati dal Consiglio, previa consultazione della Commissione, tra personalità rappresentative delle diverse categorie economiche e sociali e del mondo scientifico. Ai fini della nomina di tali membri, ogni Stato trasmette al Consiglio un elenco comprendente quattro candidati. Il Consiglio deve tenere conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata delle differenti categorie economiche, sociali e del mondo scientifico.

Articolo 5

Il mandato conferito ai membri designati dal Consiglio ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile. Il mandato è esercitato a titolo personale; le funzioni esercitate dai membri non sono oggetto di retribuzione. L’elenco dei membri è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 6

Il comitato è presieduto dal membro della Commissione responsabile della politica dell’informazione statistica.
Il comitato elegge tra i propri un vicepresidente il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una volta.
Le funzioni di segretariato sono svolte dall’Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Il presidente convoca il comitato ogniqualvolta lo ritenga necessario e almeno una volta all’anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Articolo 8

Il presidente può invitare, in qualità di osservatori, i direttori generali della Commissione interessati agli argomenti in discussione, o qualsiasi altra persona in grado di portare un contributo ai dibattiti.

Articolo 9

Il comitato delibera validamente in presenza di almeno la metà dei propri membri. Un membro può farsi rappresentare soltanto da un altro membro e, a sua volta, può rappresentare soltanto due membri.

Articolo 10

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 208 del 21. 8. 1990, pag. 9.
(2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991.
(3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25.
(4) GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

 

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