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| Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
Codice in materia di protezione dei dati personali
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 106 - Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nellambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dellesercizio dei diritti dellinteressato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio dEuropa;
c) linsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare linteressato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dellinteressato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui allarticolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire laccesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e lidentificazione non autorizzata degli interessati, allinterconnessione dei sistemi informativi anche nellambito del Sistema statistico nazionale e allinterscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati allestero anche sulla base delle garanzie previste dallarticolo 44, comma 1, lettera a);
h) limpegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto dufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
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Indice
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