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| Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
Codice in materia di protezione dei dati personali
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 105 - Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente allinteressato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti allinteressato, nei modi di cui allarticolo 13 anche in relazione a quanto previsto dallarticolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dallarticolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui allarticolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, linformativa allinteressato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui allarticolo 106.
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Indice
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