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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 9 - Comitato tecnico scientifico per il SISTAR
1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR composto da:
a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, delleconomia, delle scienze sociali, dellepidemiologia, della demografia, dellinformatica e delle scienze agrarie;
d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;
e) un rappresentante dellISTAT.
2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica
3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.
4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SISTAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.
5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.
6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.
7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui allarticolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
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Indice
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