CISIS - Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico
Home - Strumenti - Normativa - Regionale
 Informazioni
    Carta d'identità
    La storia
    Notiziario
 
 Strumenti
    Le istituzioni
    Normativa
    Catalogo pubblicazioni
    Catalogo dei prodotti
    Videoconferenza
 
 Archivi
    Conferenze CISIS

    Studi e ricerche

    Seminari e incontri
 
 Le attività
    Agenda
    Gruppi di lavoro CISIS

    Pubblicazioni dei Gruppi

    Comitati
Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 9 - Comitato tecnico scientifico per il SISTAR

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR composto da:
a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell’economia, delle scienze sociali, dell’epidemiologia, della demografia, dell’informatica e delle scienze agrarie;
d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;
e) un rappresentante dell’ISTAT.

2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica

3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SISTAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.


  Indice

© 2004 CISIS - Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico segreteria@cisis.it