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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 7 - Commissione statistica regionale

1. È istituita la commissione statistica regionale del SISTAR composta da:
a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;
d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;
e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;
f) un rappresentante designato dall’Unione delle Province del Veneto;
g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;
i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell’amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.


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