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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 4 - Sistema statistico regionale
1. Per le finalità di cui allarticolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR.
2. Fanno parte del SISTAR:
a) la struttura regionale di statistica di cui allarticolo 2;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;
c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;
d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;
e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.
3. Il coordinamento operativo dellattività statistica a livello regionale e la direzione del SISTAR spettano alla struttura regionale di statistica.
4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SISTAR e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui allarticolo 11.
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Indice
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