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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica
1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;
b) promuovere e realizzare la rilevazione, lelaborazione, larchiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano lamministrazione regionale nellambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui allarticolo 11;
c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;
d) coordinare ed integrare lattività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare lindirizzo tecnico metodologico;
e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;
f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e laccesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dellamministrazione regionale;
g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;
h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;
i) attuare lindirizzo ed il coordinamento dellattività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui allarticolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui allarticolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dellarticolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato dindirizzo e coordinamento dellinformazione statistica di cui allarticolo 9;
l) predisporre, in conformità con lISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;
m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui allarticolo 11;
n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per lattuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;
p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi allamministrazione regionale;
q) attuare e gestire linterconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dellamministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;
r) accertare le violazioni di cui allarticolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallarticolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;
s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dellISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sullattività svolta dalla struttura nellanno precedente;
t) formare, gestire e aggiornare lelenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;
u) collaborare allattività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;
v) validare le informazioni statistiche riferite allamministrazione regionale ai sensi dellarticolo 15;
z) provvedere allacquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
aa) fornire linformazione statistica ufficiale della Regione;
bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.
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