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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l’amministrazione regionale nell’ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all’articolo 11;

c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l’attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l’indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l’accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell’amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all’articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all’articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d’indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica di cui all’articolo 9;

l) predisporre, in conformità con l’ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all’articolo 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l’attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all’amministrazione regionale;

q) attuare e gestire l’interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell’amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull’attività svolta dalla struttura nell’anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all’attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all’amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 15;

z) provvedere all’acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.


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