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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 2 - Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all’articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modifiche.

4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell’attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.


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