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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 18 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell’ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell’u.p.b. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima u.p.b. U0027.


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