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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 18 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dellufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nellu.p.b. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dallu.p.b. U0185 Fondo speciale per le spese correnti, partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.
2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima u.p.b. U0027.
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