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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 16 - Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.
2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.
3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.
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