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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 15 - Validazione e diffusione dei dati statistici.

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SISTAR è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.


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