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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 14 - Sanzioni amministrative.

1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all’articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;
b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

2. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.


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