|
|
| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 13 - Obbligo di fornire dati statistici.
1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.
|
Indice
|
|