|
|
| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 12 - Segreto dufficio e segreto statistico.
1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.
2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto dufficio previste dal vigente ordinamento dellimpiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.
|
Indice
|
|