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Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002

Articolo 11 - Programma statistico regionale

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all’articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all’ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d’intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.


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