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| Regione del Veneto - Legge regionale n. 8/2002 |
Articolo 1 - Finalità
1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto allarticolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 39 marzo 1998, n. 112.", lattività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lomogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo allattività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellIstituto nazionale di statistica ai sensi dellarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.
2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.
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Indice
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