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| Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992 |
Art. 9 - Diffusione dei dati statistici
1. I prodotti statistici ufficiali del Servizio Statistica della Regione costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e principale fonte informativa della stessa.
2. La diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regionale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Servizio Statistica, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali.
3. I prodotti statistici delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale sono pubblicati, dopo il loro invio all'Istat, con la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, Regione Toscana, Servizio Statistica.
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Indice
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