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| Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992 |
Art. 8 - Esecuzione delle rilevazioni statistiche
1. L'esecuzione delle rilevazioni statistiche viene di norma effettuata direttamente dal Servizio Statistica o dai dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e, per quanto di competenza, dagli enti delegati, ferme restando le funzioni di coordinamento tecnico del Servizio Statistica, di cui all'art. 4, comma 3, della presente legge.
2. I dipartimenti e uffici di cui al primo comma sono comunque tenuti, ai fini delle rilevazioni previste dai programmi statistici nazionale e regionale, a fornire i dati in loro possesso che siano richiesti dal Servizio Statistica.
3. Il Servizio Statistica può inoltre avvalersi, per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, anche di altri uffici di statistica facenti parte del Servizio Statistico Nazionale, previa intesa fra le amministrazioni interessate.
4. L'affidamento totale da parte della Regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo solo in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.
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