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Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992

Art. 4 - Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana

1. Il Servizio Statistica svolge le funzioni di cui al 1o comma dell'art. 2 anche avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Toscana.

2. A tal fine, la Giunta regionale provvede a individuare presso i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale le articolazioni organizzative che costituiscono i riferimenti statistici, nei confronti dei quali il Servizio Statistica esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti disciplinati dalla presente legge.

3. Il coordinamento tecnico, nell'ambito delle procedure definite dal Servizio Statistica riguarda:
- lo svolgimento delle attività connesse con i programmi statistici regionale e nazionale;
- l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal Servizio Statistica, secondo le intese stabilite con l'Istat.

4. I compiti dei referenti statistici e i rapporti fra l'ufficio di statistica, i referenti statistici e i dipartimenti e uffici sono specificati con successivo atto della Giunta Regionale.


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