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Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992

Art. 3 - Compiti del Servizio statistica

1. Il Servizio Statistica cura tutti gli adempimenti previsti dal DLgs n. 322/ 1989 e dalla presente legge, nonché tutti i rapporti con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale.

2. Il Servizio Statistica provvede al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione, ed è responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione.

3. Il Servizio Statistica provvede in particolare:
a) agli adempimenti di natura statistica nell'ambito delle competenze della Regione e segnatamente:
- predisposizione del Programma Statistico Regionale, annuale e pluriennale;
- predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale secondo le intese stabilite con l'Istat;
- approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste nei programmi Statistici Nazionale e Regionale anche in collaborazione con l'IRPET e con le Università toscane;
- pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
- partecipazione alla definizione e allo sviluppo del Sistema informativo regionale e dei vari
Osservatori regionali;
- collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione Regionale per le attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti alle attività statistiche;
- promozione di studi e ricerche in materia statistica.

4. Il Servizio Statistica elabora il Programma statistico regionale di cui al successivo art. 6 e redige nello stesso tempo un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente. Questo è inviato al Consiglio Regionale, alla Giunta e all'Istat entro il 31 marzo di ogni anno.


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