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Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992

Art. 14 - Norme finanziarie

1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1992, con i fondi riservati rispettivamente dai capitoli 1020 e 1030 del Bilancio 1992.

2. Al bilancio di previsione 1992 sono apportate, per analoghi importi di competenza e cassa, le seguenti variazioni:

Spesa in diminuzione
Cap. 50000
<< Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali >> L. 215.000.000
OMISSIS

3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

1. Agli interventi finanziari derivanti dall' applicazione
della presente legge si fa fronte, per l' anno
1992, con i fondi riservati rispettivamente dai capitoli
1020 e 1030 del Bilancio 1992.
2. Al bilancio di previsione 1992 sono apportate,
per analoghi importi di competenza e cassa, le
seguenti variazioni:
OMISSIS
Spese in aumento
OMISSIS
3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con
legge di bilancio.

1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1992, con i fondi riservati rispettivamente dai capitoli 1020 e 1030 del Bilancio 1992.
2. Al bilancio di previsione 1992 sono apportate,
per analoghi importi di competenza e cassa, le
seguenti variazioni:
OMISSIS
Spese in aumento
Cap. 1020 << Spese correnti derivanti dall'Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione >> L. 185.000.000
OMISSIS
3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione
della presente legge si fa fronte, per l'anno
1992, con i fondi riservati rispettivamente dai capitoli
1020 e 1030 del Bilancio 1992.
2. Al bilancio di previsione 1992 sono apportate, per analoghi importi di competenza e cassa, le
seguenti variazioni:
OMISSIS
Spese in aumento
OMISSIS
Cap. 1030 << Spese di investimento derivanti dall'Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione >> L. 30.000.000
3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 2 settembre 1992

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28-7-1992 e vistata dal Commissario del Governo il 28- 8- 1992.


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