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| Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992 |
Art. 13 - Obblighi di soggetti terzi
1. Per le statistiche comprese nel programma statistico regionale ed aventi per oggetto di indagine settori per i quali sono previsti finanziamenti regionali, la Regione può prevedere la sospensione dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che risultino inadempienti rispetto alle rilevazioni suddette.
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