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Regione Toscana - Legge regionale n. 43/1992

Art. 12 - Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale sono patrimonio della collettività.

2. Il Servizio Statistica organizza la propria attività in modo da consentire l'accesso a tali dati per fini di studio e di ricerca a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto disposto al precedente art. 11.

3. Enti ed organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta al Servizio Statistica.

4. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, previo rimborso della spesa nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei criteri indicati dall'Istat.

5. Il Servizio Statistica provvede a trasmettere periodicamente i dati da questo elaborati secondo quanto previsto nel programma statistico regionale alle strutture operative regionali, al Consiglio Regionale, agli enti ed aziende regionali ed agli enti delegati.

6. È garantito ai Consiglieri regionali il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Servizio Statistica.


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