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| Regione Liguria - Legge regionale n. 34/1996 |
Articolo 10 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 646 "Spese per studi, indagini, ricerche e diffusione dell'informazione statistica regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1996.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 agosto 1996
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Indice
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