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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 9 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
1. Il numero 8 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», è sostituito dal seguente:
« 8 ISTITUTO PROVINCIALE DI STATISTICA (ASTAT)
- esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo
6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale;
- coordinamento della statistica a livello provinciale;
- rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale;
- esercizio di competenze delegate nel settore;
- sistema informativo provinciale;
- osservatorio demoscopico. »
2. L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 10/ 1992 alle dipendenze della direzione generale.
3. L'ASTAT ha i seguenti compiti:
a) predispone il programma statistico provinciale;
b) assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici;
c) effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando, salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati;
d) effettua gli studi, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e ad esso affidate;
e) attua le iniziative di indirizzo e coordinamento decise dal Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale;
f) offre assistenza tecnica agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale e valuta l'adeguatezza della loro attività agli obiettivi del programma statistico provinciale;
g) convalida i risultati delle rilevazioni statistiche;
h) predispone, per le esigenze evidenziate a livello provinciale, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni. Le nomenclature e le metodologie introdotte, in sintonia con le indicazioni di carattere generale previste all'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/ 1989 sono vincolanti per gli enti e gli organismi facenti parte del Sistema statistico provinciale;
i) cura la ricerca e lo studio dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate;
l) cura la pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati, in particolare dell'Annuario statistico provinciale e dei Bollettini informativi;
m) esegue particolari elaborazioni statistiche per conto di enti pubblici e privati e ne cura, su richiesta, la pubblicazione; in tal caso vanno definite, in ragione della rilevanza dell'elaborazione sotto il profilo della pubblica utilità, le eventuali spese a carico dei richiedenti;
n) svolge attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico provinciale, tenendo conto degli orientamenti indicati dall'ISTAT per i membri del Sistema statistico nazionale;
o) promuove e cura lo sviluppo del Sistema informativo statistico provinciale, anche ai fini della raccolta sistematica, dell'aggiornamento e dell'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale;
p) definisce con l'ISTAT, con gli altri enti titolari delle rilevazioni nonchè con gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale, intese tecniche per la determinazione di modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio provinciale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 290/ 1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.
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Indice
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