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Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996

Art. 8 - Disposizioni di tutela dei dati

1. Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 non possono fornire o comunicare dati e informazioni ad alcun soggetto esterno agli uffici stessi, si apubblico che privato, e a nessun titolo, se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. È fatto salvo l'interscambio di dati statistici elementari, resi anonimi, tra gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico provinciale per i dati di reciproca competenza.

2. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività e sono messi a disposizione per fini di studio e di ricerca di coloro che li richiedono secondo la disciplina della presente legge, fermi restando i divieti di cui al comma 1. Enti pubblici e privati e singoli cittadini hanno pertanto diritto di accedere ai dati statistici facendone richiesta agli uffici indicati al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con eventuale rimborso delle spese secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

3. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni e studi statistici previsti dal programma statistico provinciale, il direttore dell'Istituto provinciale di statistica può chiedere la comunicazione al sistema, da parte degli uffici appartenenti al sistema, di categorie di dati in forma nominativa, salvo le riserve previste dalla legge.

4. Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale, regionale o statale in materia di segreto d'ufficio e di accesso ai documenti, non figurano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri.


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