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Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996

Art. 7 - Obbligo di risposta

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico provinciale.
I soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le rilevazioni statistiche rientranti nei programmi stessi che prevedano espressamente tale obbligo. Si applicano i limiti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/ 1989.

2. Coloro che non forniscano ovvero forniscano scientemente errati o incompleti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni ed indagini inserite nel programma statistico provinciale, sono soggetti alle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.


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