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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 6 - Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale
1. I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che hanno parte del sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 290/ 1993, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del decreto legislativo n. 322/ 1989.
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Indice
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