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Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996

Art. 3 - Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici e i servizi che fanno parte del Sistema statistico provinciale:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico provinciale;
b) forniscono al Sistema statistico provinciale i dati previsti nel programma statistico provinciale relativi all'amministrazione di appartenenza;
c) collaborano con gli uffici delle altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico provinciale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali.

2. Per l'esercizio dei compiti indicati al comma 1 gli uffici e i servizi hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti, con riferimento in particolare al decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e alle limitazioni di accesso previste dalle norme in materia di segreto d'ufficio.


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