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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 2 - Funzione del Sistema statistico
1. Il Sistema statistico provinciale deve garantire per il territorio provinciale:
a) l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa, la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;
b) la programmazione ed il coordinamento di tutte le iniziative di rilevazione statistica e di diffusione dei dati;
c) l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione di idonei procedimenti di validazione;
d) l'interscambio dei dati;
e) il collegamento con il Sistema statistico nazionale tramite l'Istituto provinciale di statistica;
f) l'inserimento nel programma statistico provinciale di tutte le rilevazioni ed i progetti statistici ufficiali attuati sul territorio provinciale.
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Indice
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