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Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996

Art. 2 - Funzione del Sistema statistico

1. Il Sistema statistico provinciale deve garantire per il territorio provinciale:

a) l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa, la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;

b) la programmazione ed il coordinamento di tutte le iniziative di rilevazione statistica e di diffusione dei dati;

c) l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione di idonei procedimenti di validazione;

d) l'interscambio dei dati;

e) il collegamento con il Sistema statistico nazionale tramite l'Istituto provinciale di statistica;

f) l'inserimento nel programma statistico provinciale di tutte le rilevazioni ed i progetti statistici ufficiali attuati sul territorio provinciale.


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