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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 13 - Disposizioni riguardanti il personale dell'Istituto
1. In relazione a singoli programmi e progetti e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione, con contratto a termine, di collaboratori per l'ASTAT in possesso di specifici requisiti o che risultino idonei a seguito di apposite selezioni, fino ad un limite di sei persone, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'amministrazione provinciale.
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Indice
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