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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 12 - Mezzi finanziari
1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'ASTAT e l'espletamento delle sue attività sono costituiti da:
a) le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'attività ordinaria e corrente del Servizio statistico;
b) le somme stanziate nel bilancio provinciale per spese in conto capitale connesse al funzionamento del Servizio statistico;
c) le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'ASTAT dalla Giunta provinciale;
d) i fondi messi a disposizione dell'ASTAT dall'ISTAT o da altri enti pubblici e privati per l'effettuazione di rilevazioni, studi e pubblicazioni, che saranno utilizzati a tali fini dall'Istituto.
Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
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Indice
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