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| Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 12/1996 |
Art. 10 - Funzioni del direttore a capo dell'Istituto provinciale di statistica
1. Il direttore, oltre alle funzioni previste dall'articolo 10 della legge provinciale n. 10/ 1992, esercita le seguenti funzioni:
a) provvede, in autonomia gestionale ed operativa, quale funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'Istituto stesso e al pagamento delle relative spese;
b) predispone, al fine dell'inserimento nel programma statistico provinciale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), il programma annuale dell'Istituto, formula la previsione di spesa ed individua il fabbisogno di personale per l'attuazione del programma;
c) dispone l'assunzione di personale per l'Istituto con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi;
d) stipula contratti e convenzioni necessari allo svolgimento dell'attività dell'Istituto entro i limiti di spesa per il singolo contratto fissati con deliberazione della Giunta provinciale, salvo diversa autorizzazione per casi motivati;
e) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e spettanze del rapporto di collaborazione;
f) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.
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