Indice normativa
|
Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisto il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
emana
il seguente decreto legislativo
CAPO I - Sistema Statistico Nazionale
Art. 1. Oggetto della disciplina
Art. 2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale
Art. 3. Uffici di statistica
Art. 4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche
Art. 5. Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome
Art. 6. Compiti degli uffici di statistica
Art. 6bis. Trattamenti di dati personali
Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici
Art. 8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica
Art. 9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico
Art. 10. Accesso ai dati statistici
Art. 11. Sanzioni amministrative
Art. 12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica
Art. 13. Programma statistico nazionale
CAPO II - Organizzazione e funzioni dell'Istat
Art. 14. Istituto nazionale di statistica
Art. 15. Compiti dell'Istat
Art. 16. Presidente
Art. 17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
Art. 18. Consiglio dell'Istat
Art. 19. Collegio dei revisori dei conti
Art. 20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'Istat
Art. 21. Direttive e atti di indirizzo
Art. 22. Compiti del Consiglio
Art. 23. Gestione finanziaria
Art. 24. Relazione al Parlamento
Art. 25. Abrogazioni di precedenti norme
Art. 26. Norme transitorie
|