Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del sistema statistico nazionale Art. 11 - Conservazione dei dati 1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità allart. 9 della Legge e allart. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per: indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite. 2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. |
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