Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema Statistico Nazionale Art. 8 - Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati allatto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. 2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui allart. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità. 3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui allart. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallart. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni. |
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