Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema Statistico Nazionale Art. 6 - Informativa 1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dellinteressato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. 2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dellinformativa a questultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dallart. 10, comma 4 della Legge, linformativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, linformativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dellobiettivo dellindagine -in relazione allargomento o alla natura della stessa- e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dellinformativa deve essere fornito allinteressato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui allart. 13 della Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire linformativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento. 4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dellindagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente. |
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