Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 26 - Norme transitorie 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto. 2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore. 3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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