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Dlgs 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del Consiglio.

4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'Istat trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3.


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