Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 18 - Consiglio dell'Istat 1. Il consiglio dell'Istat programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto. 2. Il consiglio è composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17; c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica; d) dal presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12. 3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario. 4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio. 5. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. |
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