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Dlgs 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



Art. 14 - Istituto nazionale di statistica

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;

c) il consiglio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Istat è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.


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