Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 14 - Istituto nazionale di statistica 1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica; c) il consiglio; d) il collegio dei revisori dei conti. 4. L'Istat è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. |
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