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Dlgs 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



Art. 12 - Commissione per la garanzia dell'informazione statistica

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'Istat e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'Istat, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'Istat.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'Istat.


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