Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 11 - Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat. |
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