Dlgs 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 5 -Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica. 2. Il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome. 3. L'Istat esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie. |
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