Indice


Dlgs 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



Art. 5 -Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'Istat esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.


Indice


cisisstrumenti Home

Via A. Depretis, 65 - 00184 Roma
Tel. 064815594 • Fax 0648905652