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Dlgs 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



Art. 2 - Ordinamento del Sistema statistico nazionale

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art.3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e)gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


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