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| Lo statuto del CISIS |
| Art. 26 - Scioglimento del Centro |
1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi ragione allo scioglimento del Centro, lAssemblea degli Associati determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le retribuzioni.
2. Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in alternativa, ad Enti, senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, che svolgano attività similari od affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci in relazione alle quote versate.
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Indice
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