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| Lo statuto del CISIS |
| Art. 25 - Diritto di recesso |
1. Ciascun Associato che voglia esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risulta dovuto il pagamento del contributo annuale per l'anno successivo.
2. L'Associato recedente resta comunque obbligato al versamento delle quote associative che risultassero dovute al termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione del recesso, nonché di eventuali altri contributi regolarmente deliberati dall'Assemblea anteriormente a tale data.
3. L'Associato che recede non può vantare alcun diritto sul patrimonio del Centro, né pretendere il rimborso delle quote versate nonché del residuo attivo delle precedenti gestioni.
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Indice
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